Chi è il Mobility Manager? È una figura specializzata nell’amministrazione della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro. In azienda, pubblica o privata, studia come si spostano i dipendenti, proponendo soluzioni alternative all’uso dell’automobile in “solitaria” favorendo il carpooling.
Un corso pensato per trasmettere ai professionisti le competenze necessarie per affrontare il complesso panorama della mobilità aziendale, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e l’innovazione. Il corso “Mobility Manager” forma professionisti nella mobilità aziendale sostenibile.
La figura del Mobility Manager è diventata sempre più centrale nelle aziende e nelle organizzazioni pubbliche.
Il Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020) ha stabilito l’obbligatorietà del Mobility Manager per le aziende con più di 100 dipendenti, localizzate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
L’attività principale del Responsabile della Mobilità Aziendale è la redazione del Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del proprio personale entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di favorire la riduzione nell’utilizzo del mezzo di trasporto privato individuale e una migliore organizzazione degli orari negli spostamenti urbani.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
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CERTIFICAZIONE
Inoltre, sarà rilasciato l’Open Badge, ovvero un’immagine che contiene metadati che validano la competenza acquisita dal corsista. Nell’Open Badge sono riportati i seguenti dati: nome e cognome del corsista, data di rilascio, titolo certificato e programma. L’Open Badge è utile per condividere la competenza acquisita sul Linkedin e sugli altri Social.
La Certificazione assicura il rilascio di crediti formativi professionali (CFP) non formali (1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato) che, a loro insindacabile giudizio, possono essere riconosciuti dagli Ordini Professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, etc) fino a 15 CFP, come formazione non formale (ad esempio: l’Ordine degli Ingegneri di Bologna e l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento stabiliscono che “Se il corso non è organizzato dagli Ordini Territoriali o dagli altri soggetti abilitati dall’Ordine, sono riconoscibili solo i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno”).
Si evidenzia che i CFP, che sono necessari per assolvere l’obbligo di formazione professionale continua, per essere eventualmente riconosciuti dagli Ordini Professionali, devono essere rilasciati relativamente a corsi di formazione (di base oppure di aggiornamento) che riguardano strettamente le materie e gli argomenti della professione che viene svolta.
PROGRAMMA DEL CORSO




